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AREE CACCIA SPECIFICA
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Regolamento per la disciplina dell’attività venatoria all'interno delle Aree a Caccia Specifica (ACS)
1. Le aree a caccia specifica (di seguito denominate ACS) sono istituite al fine di perseguire l’efficace gestione delle risorse faunistiche e di consentirne la razionale fruizione venatoria.
2. Le aree a caccia specifica oggetto del presente regolamento sono istituite dalla Regione Piemonte su proposta dell’ATC AL4 e sono descritte mediante opportuna cartografia consultabile e scaricabile sul sito dell’ATC AL4.
3. Le ACS istituite nel ATC AL4 sono finalizzate alla protezione ed al potenziamento della piccola fauna, in particolare della lepre comune, del fagiano e della pernice rossa. Nello stesso tempo si vuole garantire la salvaguardia e l’incremento di tutte le altre specie di fauna stanziale o migratoria.
4. Per garantire assoluta protezione a queste specie ed evitare ogni forma di disturbo, nell’ACS può essere praticata esclusivamente la caccia agli ungulati, alla volpe, alla minilepre e ai corvidi, nel rispetto delle norme di seguito previste.
5. La caccia di selezione agli ungulati potrà essere esercitata esclusivamente dai cacciatori regolarmente autorizzati dal Comitato di Gestione dell’ATC AL4 nel rispetto del regolamento per i prelievi selettivi e secondo i piani di prelievo autorizzati nei rispettivi distretti/zone in cui le ACS ricadono.
L’esercizio dovrà svolgersi all’interno del distretto/zona assegnato nell’assoluto rispetto del disciplinare per la caccia di selezione predisposto dall’ATC AL4 secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida Regionali, ed in conformità ai piani di prelievo selettivo autorizzati dalla Regione Piemonte.
6. La caccia al cinghiale potrà essere esercitata esclusivamente dalla squadra di caccia al cinghiale a cui è stata assegnata la zona in cui l’ACS ricade, qualora sia stata assegnata la zona ad una squadra.
7. Fino alla data di chiusura della caccia programmata al cinghiale il prelievo della volpe è consentito ai soli componenti la squadra autorizzata operante nella zona, durante le normali battute di caccia al cinghiale ed esclusivamente con munizione atta a tale tipo di attività venatoria. Successivamente a tale data, la caccia alla volpe all’interno dell’ACS è autorizzata nominativamente da parte dell’ATC AL4 esclusivamente a seguito di specifica richiesta, nei modi e nei tempi previsti dal vigente Regolamento della caccia alla volpe dell’ATC AL4.
8. La caccia ai corvidi (cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia) può essere praticata nei periodi della preapertura e nel mese di gennaio, esclusivamente da appostamento temporaneo previa specifica autorizzazione nominativa da parte dell’ATC.
9. La caccia alla minilepre, qualora l’ATC la ritenga necessaria per prevenire la competizione con la lepre, è consentita esclusivamente previa specifica autorizzazione nominativa da parte dell’ATC di una squadra di cacciatori e prevedendo l’accompagnamento degli stessi da parte di personale designato dall’ATC stesso in possesso di decreto di GGV, quale responsabile dell’operazione.
10. Nell’ACS è fatto divieto assoluto di: prelevare capi di fauna selvatica non appartenenti alle specie cacciabili contemplate nel presente regolamento, addestrare ed allenare i cani ad eccezione delle operazioni di censimento autorizzate dall’ATC, causare volontariamente spostamenti di fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita dall’ACS.
11. E’ vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso le tabelle perimetrali.
12. La vigilanza nelle ACS è effettuata dagli organi di vigilanza competenti che segnalano le infrazioni alle norme del presente regolamento al Comitato di Gestione dell’ATC AL4.
13. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda al calendario venatorio regionale ed alle Leggi nazionale e regionale in materia di caccia.

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