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Oggetto: PSA – Chiarimento art. 4 comma 3 ordinanza n.3/2025 integrata dalla n.4/2025 –
Deroga condizionata alla residenza anagrafica. In riferimento a quanto riportato in oggetto si rappresenta che considerato il confronto sul territorio e le necessità palesate circa le limitazioni previste nell’Ordinanza n.3/2025 su tale tematica a seguito di una analisi puntuale sul quadro epidemiologico nel cluster del Nord e considerata la necessità di ridurre la densità della specie cinghiale oltre al raggiungimento dei target di abbattimenti previsti si riconosce una deroga condizionata come di seguito specificato. Fermo restando la fattispecie prevista all’art.4 comma 9 dell’Ordinanza n.3/2025, la previsione di cui all’art.4 comma 3 dell'Ordinanza n.4/2025 secondo la quale nelle zone di restrizione II e III è possibile prendere parte alle attività di controllo faunistico per gli operatori residenti anagraficamente nelle rispettive zone soggette a restrizione, vietando agli stessi di poter partecipare a tali attività in zona di restrizione I o nei territori indenni, viene derogata come di seguito precisato. In base alla residenza venatoria, sono consentiti spostamenti da ZR a maggior rischio (ZRII e ZRIII) indenne, a fronte della trasmissione alla polizia provinciale, o altro ente individuato dalla regione per il coordinamento di tali attività, di autocertificazione dell’operatore attestante che lo stesso non abbia preso parte negli ultimi 15 giorni ad attività di controllo in ZRII o ZRIII. Sono inclusi nella presente deroga i territori rientranti in ZRI ricadenti in Z-CEV fermo restando il rispetto delle attività di cui all’art.3 dell’Ordinanza n.3/2025. Inoltre lo stesso operatore/cacciatore dovrà aver ricevuto una formazione preliminare riguardo l’individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi come previsto dall'Allegato 1 dell'Ordinanza n.3/2025. Per la finalità perseguita dalla presente si chiarisce che per residenza venatoria si intende l’ammissione ad un istituto faunistico, sia pubblico che privato, anche non in forma esclusiva o l’inclusione in elenchi di operatori faunistici di aree protette.
Il Commissario Straordinario alla peste suina africana Dott. Giovanni Filippini
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