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Il 15 febbraio 2023 è entrato in vigore il Regolamento UE 2021/57 che vieta l’uso e il trasporto delle munizioni al piombo nelle zone umide, per la tutela della salute degli uccelli acquatici e della salute umana. Il 9 febbraio 2023 una Circolare applicativa dei Ministeri competenti forniva un chiarimento sulla definizione di Zona Umida limitando gli ambiti di applicazione dei divieti ma una recente ordinanza del TAR del Lazio ha tuttavia reso inefficaci le indicazioni fornite dai Ministeri ribadendo che il Regolamento europeo è immediatamente esecutivo. Non avendo ricevuto comunicati chiarificatori in merito da parte degli Organi preposti viene pubblicata la versione integrale del Regolamento UE 2021/57 e un estratto degli articoli di interesse in modo che ognuno ne sia informato, sottolineando che risulta vietato non solo l’utilizzo ma anche portare con sé la munizione in piombo e si segnala nel contempo la natura penale della violazione di tali divieti.
SI INVITA PERTANTO TUTTI ALLA MASSIMA ATTENZIONE.
Allo stesso tempo, come annunciato dalla Cabina di regia delle Associazioni venatorie, si informa che è stato avviato un iter legislativo con presentazione di emendamenti per affrontare il problema e cercare di fornire regole più chiare e applicabili senza dubbi interpretativi.
ESTRATTO DEGLI ARTICOLI DI INTERESSE
11. Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:
a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;
b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.
Ai fini del primo comma:
a) «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di una zona umida;
b) svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all’interno di una umida o a non oltre 100 metri da essa;
c) una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività di tiro.
13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, valgono le seguenti definizioni:
a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;
b) «munizioni», pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia, o per i quali sia previsto tale utilizzo;
c) «fucile da caccia», un’arma a canna liscia non ad aria compressa;
d) «svolgere attività di tiro», sparare colpi con un fucile da caccia;
e) «portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;
f) per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro»:
i) occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso;
ii) la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro.
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